Il sindaco Fasoli: “Tenere liberi i marciapiedi, pulire le ramaglie cadute in strada dopo i temporali, occuparsi della pulizia delle caditoie sporcate dalle foglie dei propri alberi sono gesti di senso civico”
Il Comune di Mandello Lario ricorda alla cittadinanza i comportamenti da tenere relativamente ad alberi e siepi che confinano con le vie pubbliche.
Spiega il sindaco, Riccardo Fasoli: “Tenere liberi i marciapiedi dalle siepi, pulire le ramaglie cadute in strada dopo i temporali, occuparsi della pulizia delle caditoie sporcate dalle foglie dei propri alberi sono gesti di senso civico riconosciuti in parte dalle leggi nazionali e in parte dalle ordinanze locali. Il decoro del paese dipende da quanto tutti insieme ci impegniamo per tenerlo pulito”.
Sulle siepi, oltre allo sbordo, è di particolare importanza anche l’altezza, che non può superare i 2 metri e mezzo da terra.
In dettaglio è stato disposto l’obbligo a tutti proprietari, conduttori, detentori o usufruttuari di suolo su cui si sviluppa vegetazione di qualsiasi genere nel territorio comunale di mantenere costantemente entro il confine della proprietà privata la vegetazione (si citano, quali esempi non esaustivi, radici, rami, erbe, rampicanti, siepi, eccetera) che si protende sino a occultare la segnaletica stradale, l’illuminazione pubblica o invadere, occupare, limitare l’ampiezza di marciapiedi, carreggiate e sentieri comunali a partire dal suolo e sino a un’altezza di 4 metri e di segnalare l’ingombro adeguatamente e rimuovere la vegetazione, quali alberi o ramaglie, che per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa siano cadute dalle aree private sulle aree pubbliche.
Le aree incolte e gli edifici non utilizzati situati nel centro abitato devono essere mantenuti costantemente puliti e sgombri da residui vegetali rinsecchiti, nonché presentare una vegetazione alta non più di 30 centimetri.
Occorre poi mantenere i fabbricati, le ripe, i fossi e i canali degli scarichi delle acque costantemente efficienti e provvedere al ripristino se si dovessero verificare pregiudizi alla funzionalità o alla sicurezza. L’inosservanza di quanto disposto comporterà l’applicazione di una sanzione amministrativa da 300 a 500 euro.
Sono anche state ricordate le disposizioni dell’articolo 892 del Codice civile. Per le piantumazioni devono essere osservate queste distanze dal confine: tre metri per gli alberi di alto fusto (rispetto alle distanze si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole); un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto, ossia quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami; mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo.
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